1 Der Kantonstierarzt ordnet bei Feststellung von BSE an, dass:
2 Der Kantonstierarzt bescheinigt dem Tierhalter den Abschluss der Massnahmen nach Absatz 1 und teilt ihm das Untersuchungsergebnis der Proben mit.
503 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Jan. 2009, in Kraft seit 1. März 2009 (AS 2009 581).
504 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).
1 In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.
2 Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l’animale sospetto.
3 Se l’analisi clinica conferma il sospetto di BSE, il veterinario cantonale ordina:510
4 Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l’articolo 179a capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L’animale non può essere macellato.512
5 Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.
510 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
511 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
512 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
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