Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 174 Künstliche Besamung

Samen von Stieren, die serologisch positiv sind oder waren, darf nicht für die künstliche Besamung verwendet werden. Das BLV kann nach Absprache mit den Kantonstierärzten die Verwendung von Samen, der vor dem mutmasslichen Zeitpunkt der Ansteckung gewonnen wurde, bewilligen.

Art. 173 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a.
gli animali sospetti o infetti siano macellati;
b.478
i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
c.
le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l’analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.

3 Se è diagnosticata l’epizoozia nei camelidi o nei cervidi, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti necessari per evitare la propagazione dell’epizoozia.479

478 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

479 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.