Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 141 Verwertung des Fleisches

Das Fleisch von Tieren aus gesperrten Beständen ist nach den Weisungen des BLV zu verwerten.

Art. 140 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell’effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

a.
il sequestro semplice di 1° grado;
b.
la macellazione di animali sospetti o infetti;
c.
la lotta contro i topi e i ratti;
d.
la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

a.
tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
b.
l’analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.