Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 125 Newcastle-Krankheit bei anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln


Tritt die Newcastle-Krankheit bei anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln als Hausgeflügel und Tauben auf, so finden die Vorschriften betreffend die Schutz- und Überwachungszonen keine Anwendung.

420 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).

Art. 124 Malattia di Newcastle nei piccioni

1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.

2 In deroga all’articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e approvato dall’USAV.425

3 I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell’anello apposto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest’ultima.

4 D’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all’uccisione di piccioni prevista dall’articolo 85 capoverso 2 lettera b.

424 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

425 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 723).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.