Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 104

1 Als empfänglich für die Lungenseuche der Ziegen gelten Schafe, Ziegen und Gazellen.

2 Die Inkubationszeit beträgt 45 Tage.

3 Die Schutzzone erfasst abweichend von Artikel 88 Absatz 2 nur den verseuchten Bestand, die Überwachungszone ein Gebiet im Umkreis von 3 km um den verseuchten Bestand.

Art. 103 Revoca dei provvedimenti di sequestro

1 In deroga all’articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d’intesa con l’USAV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contagio se l’esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l’esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo.

2 Dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione, il sequestro rinforzato dell’effettivo infetto può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado. Quest’ultimo viene revocato dopo la disinfezione e trascorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l’effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova.

369 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.