Diese Verordnung enthält Ausführungsbestimmungen zur PGesV. Sie legt insbesondere die Quarantäneorganismen und die geregelten Nicht-Quarantäneorganismen fest sowie die Waren, die nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen eingeführt oder in Verkehr gebracht werden dürfen.
La presente ordinanza contiene disposizioni per l’esecuzione dell’OSalV. Essa definisce in particolare gli organismi da quarantena e gli organismi regolamentati non da quarantena, nonché le merci che non possono essere importate o messe in commercio oppure che possono esserlo soltanto a determinate condizioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.