Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW),
gestützt auf die Artikel 4 Absatz 3 und 9 Absatz 3 der
Vermehrungsmaterial-Verordnung vom 7. Dezember 19981,
verordnet:
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG),
visti gli articoli 4 capoverso 3 e 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul materiale di moltiplicazione,
ordina:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.