Die Auszahlung der Finanzhilfen an einzelne Produzentinnen und Produzenten für die Teilnahme an Produktionsstandards und innovativen Projekten kann den Kantonen übertragen werden.
Il versamento degli aiuti finanziari ai singoli produttori per la partecipazione a standard di produzione e a progetti innovativi può essere delegato ai Cantoni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.