1 Das Bundesamt kann Dachorganisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus Finanzmittel zur Verfügung stellen, damit diese Dachorganisationen gemeinnützigen Bauträgern, die preisgünstigen Wohnraum erstellen oder erneuern, zinslose oder zinsgünstige Darlehen ausrichten können.
2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
1 L’Ufficio federale può mettere risorse finanziarie a disposizione di organizzazioni mantello di operatori che svolgono un’attività di utilità pubblica nella costruzione di abitazioni, affinché tali organizzazioni possano accordare mutui senza interessi o a saggi d’interesse favorevoli ai committenti di utilità pubblica che costruiscono o rinnovano alloggi a pigioni e prezzi moderati.
2 Il Consiglio federale disciplina le modalità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.