(Art. 22 EOG)
1 Für die Verwaltungskostenbeiträge der Arbeitgeber, Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen gelten die gleichen Ansätze wie in der Alters- und Hinterlassenenversicherung.
2 Allfällige Zuschüsse aus dem Ausgleichsfonds des Erwerbsersatzes an die Verwaltungskosten der Ausgleichskassen werden durch das Eidgenössische Departement des Innern festgesetzt.
(art. 22 LIPG)
1 Per i contributi alle spese di amministrazione versati da datori di lavoro, lavoratori indipendenti e persone che non esercitano un’attività lucrativa valgono le stesse aliquote applicate dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce eventuali sussidi prelevati dal fondo di compensazione dell’indennità di perdita di guadagno per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.