1 Wer die in den Artikeln 1 und 2 vorgeschriebene Gewichtsbezeichnung vorsätzlich oder fahrlässig nicht anbringt, wird mit Busse bis zu 500 Franken bestraft.
2 Die allgemeinen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 4. Februar 18533 über das Bundesstrafrecht finden Anwendung.
3 Die Verfolgung und Beurteilung der Widerhandlungen liegt den Kantonen ob.
1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non indica il peso conformemente a quanto prescrivono gli articoli 1 e 2 sarà punito con una multa di cinquecento franchi al più.
2 Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 18532.
3 Spetta ai Cantoni di perseguire e giudicare le infrazioni.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.