Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 80 Überhänge an Böschungen oder Grabenwänden

1 Überhänge an den Böschungen oder Grabenwänden sind unverzüglich zu beseitigen.

2 Freigelegte Gegenstände wie Bauwerksteile, Werkleitungen, Randsteine, Belagsteile, Findlinge, lose Steine, Bäume und Sträucher sind zu entfernen oder zu sichern.

Art. 83 Riconoscimento di ditte specializzate in bonifiche da amianto

1 Le ditte specializzate in bonifiche da amianto sono riconosciute se:

a.
impiegano un lavoratore proprio come specialista in bonifiche da amianto secondo l’articolo 84 e garantiscono che tale specialista sia presente ai lavori di bonifica da amianto e li sorvegli;
b.
impiegano almeno altri due lavoratori propri che sono stati istruiti per tali lavori secondo l’articolo 6 OPI8 e annunciati all’INSAI secondo gli articoli 70 ̶ 89 OPI;
c.
dispongono delle attrezzature di lavoro necessarie e di una pianificazione della loro manutenzione;
d.
garantiscono l’osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza.

2 L’INSAI può revocare il riconoscimento se le condizioni necessarie non sono più soddisfatte.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.