Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 75 Standfestigkeit des Baugrunds bei Böschungen

1 Die Böschungsneigungen der Wände von Gräben und Baugruben sind der Standfestigkeit des Baugrunds anzupassen.

2 Wird die Standfestigkeit des Baugrunds durch äussere Einflüsse wie starke Niederschläge, Tauwetter, Lasten oder Erschütterungen beeinträchtigt, so sind geeignete Massnahmen zu treffen.

Art. 78 Esecuzione delle puntellature

1 Le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un pericolo per i lavoratori.

2 La parte inferiore delle pareti dello scavo può non essere puntellata fino a un’altezza massima di 80 cm, se il tipo di terreno lo permette.

3 In corrispondenza di materiali compatti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l’uno dall’altro.

4 Gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti.

5 Le puntellature devono sporgere di almeno 15 cm sopra il bordo dello scavo.

6 Gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la loro altezza.

7 Durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessun lavoratore deve trovarsi nella zona non sicura.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.