Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 73 Einsatz von Treppen und Leitern

1 Für den Zugang zu Baugruben, in Gräben und in Schächten müssen sichere Arbeitsmittel, namentlich Treppen, eingesetzt werden. Die Treppen müssen im vertikalen Abstand von maximal 5 m mit Zwischenpodesten unterbrochen sein.

2 Anstelle von Treppen dürfen Leitern eingesetzt werden:

a.
für den Zugang zu Baugruben: bis zu einer Tiefe von 5 m und wenn aus technischen Gründen keine Treppen eingesetzt werden können;
b.
in Gräben und Schächten: bis zu einer Tiefe von 5 m.

Art. 76 Prova di sicurezza per le scarpate

1 Per le scarpate è richiesta una prova di sicurezza di un ingegnere specializzato o un geotecnico qualora:

a.
la scarpata sia più alta di 4 m;
b.
non vengano osservati i seguenti rapporti tra verticale e orizzontale:
1.
al massimo 2 : 1 nei materiali ben compatti e nei materiali mediamente compatti ma ancora stabili,
2.
al massimo 1 : 1 nei terreni franosi;
c.
la scarpata debba molto probabilmente essere sollecitata da carichi supplementari quali veicoli, macchine edili o depositi di materiale; oppure
d.
vi siano infiltrazioni d’acqua di pendio oppure il piede della scarpata si trovi in corrispondenza dell’acqua di falda.

2 Il datore di lavoro provvede affinché l’ingegnere specializzato o il geotecnico verifichi l’esecuzione delle misure che risultano dalla prova di sicurezza.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.