Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 66 Fanggerüste

1 Fanggerüste sind Gerüste, die dazu dienen, Personen, Gegenstände und Materialien aufzufangen. Sie sind so anzubringen, dass Personen, Gegenstände und Materialien nicht tiefer als 2 m abstürzen oder herunterfallen können.

2 Wird ein Fanggerüst auskragend angebracht, so muss die horizontale Auskragung mindestens 1,5 m betragen.

3 Gibt es eine Absturzseite, so ist ein Seitenschutz nach Artikel 22 anzubringen.

4 Der Belag des Fanggerüstes ist für eine dynamische Beanspruchung zu bemessen.

Art. 69 Luce minima negli scavi e nei pozzi

1 Gli scavi e i pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce consenta di lavorare sicuri.

2 Per luce si intende la distanza minore fra:

a.
le pareti di scavo o, in presenza di puntellature, tra pareti di sostegno poste l’una di fronte all’altra; o
b.
fra la scarpata dello scavo e le parti fisse della costruzione.

3 Se lo scavo deve essere percorso a piedi per la posa di condutture, la luce dello scavo deve misurare:

a.
almeno 60 cm, a partire da una profondità di scavo superiore a 1 m;
b.
almeno 40 cm più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di diametro interno del tubo inferiore o uguale a 40 cm;
c.
almeno 60 cm, e su uno dei lati almeno 40 cm, più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di diametro interno del tubo superiore a 40 cm e inferiore o uguale a 120 cm;
d.
almeno 80 cm, e su uno dei lati almeno 60 cm, più il diametro esterno del tubo della conduttura, in caso di diametro interno del tubo superiore a 120 cm.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.