Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 63 Sperrung des Arbeitsgerüstes

Arbeitsgerüste oder Bereiche von Arbeitsgerüsten, die zur Benutzung nicht freigegeben sind, müssen mit einer technischen Massnahme wie einem Seitenschutz gesperrt werden.

Art. 66 Ponteggi di ritenuta

1 I ponteggi di ritenuta sono ponteggi che servono ad arrestare la caduta di persone, oggetti e materiali. Devono essere installati in modo tale che le persone, gli oggetti o i materiali non possano cadere più in basso di 2 m.

2 Se il ponteggio di ritenuta è applicato a sbalzo, lo sbalzo orizzontale minimo deve misurare almeno 1,5 m.

3 Se vi è un lato con pericolo di caduta, deve essere installata una protezione laterale secondo l’articolo 22.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.