Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 46

1 Bei Arbeiten, die pro Dach gesamthaft weniger als zwei Personenarbeitstage dauern, müssen die Absturzsicherungsmassnahmen erst bei einer Absturzhöhe von mehr als 3 m getroffen werden. Bei Gleitgefahr sind die Massnahmen bereits ab einer Absturzhöhe von mehr als 2 m zu treffen.

2 Folgende Massnahmen sind auf jeden Fall zu treffen:

a.
bei Dachneigungen bis und mit 60°: Seilsicherung;
b.
bei Dachneigungen von mehr als 60°: Verwendung von Hubarbeitsbühnen oder gleichwertigen Vorrichtungen.

Art. 47 Portata e resistenza

1 Devono essere utilizzati soltanto i ponteggi e gli elementi di ponteggi che soddisfano i requisiti in materia d’immissione in commercio secondo la legge federale del 12 giugno 20097 sulla sicurezza dei prodotti.

2 I ponteggi e gli elementi di ponteggi devono poter sopportare tutte le forze che possono sollecitarli, anche durante il montaggio, l’adattamento e lo smontaggio, segnatamente:

a.
il proprio peso;
b.
i carichi utili;
c.
le forze del vento;
d.
il carico dovuto alla neve;
e.
le forze dinamiche, come quelle che risultano da un salto, da una caduta o da vibrazioni;
f.
le forze particolari che intervengono durante il montaggio, l’adattamento e lo smontaggio.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.