Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)
Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
1 Von aussen dürfen Hochkamine nur über ortsfeste Leitern bestiegen werden. Sind keine ortsfesten Leitern vorhanden, so sind Transportmittel, die für Personen zugelassen sind, zu benützen.
2 Von innen dürfen Hochkamine nur über bestehende Steigeisen oder ähnliche Aufstiegseinrichtungen, die sich in einwandfreiem Zustand befinden, bestiegen werden.
1 I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere sorvegliati ininterrottamente da una persona che si trova all’esterno.
2 I lavori nelle canalizzazioni con una luce tra 600 mm e 800 mm vanno eseguiti con attrezzature di lavoro governabili dall’esterno della tubazione (manipolatori).
3 Laddove l’impiego di manipolatori non è possibile o adeguato, possono essere impiegati lavoratori alle seguenti condizioni:
4 I lavori nelle canalizzazioni con una luce inferiore a 600 mm possono essere eseguiti soltanto con manipolatori.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.