Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.311.141

Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV)

832.311.141

Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

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Art. 116 Besteigen von Hochkaminen

1 Von aussen dürfen Hochkamine nur über ortsfeste Leitern bestiegen werden. Sind keine ortsfesten Leitern vorhanden, so sind Transportmittel, die für Personen zugelassen sind, zu benützen.

2 Von innen dürfen Hochkamine nur über bestehende Steigeisen oder ähnliche Aufstiegseinrichtungen, die sich in einwandfreiem Zustand befinden, bestiegen werden.

Art. 119

1 I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere sorvegliati ininterrottamente da una persona che si trova all’esterno.

2 I lavori nelle canalizzazioni con una luce tra 600 mm e 800 mm vanno eseguiti con attrezzature di lavoro governabili dall’esterno della tubazione (manipolatori).

3 Laddove l’impiego di manipolatori non è possibile o adeguato, possono essere impiegati lavoratori alle seguenti condizioni:

a.
le canalizzazioni vengono ventilate artificialmente;
b.
per lavori eseguiti su tratte più lunghe di 20 m s’impiegano carrelli trainati da funi;
c.
vengono assicurati la fuga e il salvataggio dei lavoratori e la comunicazione verso l’esterno è garantita in ogni momento.

4 I lavori nelle canalizzazioni con una luce inferiore a 600 mm possono essere eseguiti soltanto con manipolatori.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.