Der Bundesrat vollzieht dieses Gesetz. Er erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Il Consiglio federale esegue la presente legge. Emana le disposizioni d’esecuzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.