Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.112.1 Verordnung vom 19. Oktober 2016 über den Risikoausgleich in der Krankenversicherung (VORA)

832.112.1 Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (OCoR)

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Art. 18 Abgabe- und Beitragssätze für Risikogruppen

1 Der nach Artikel 17 für die Risikogruppe berechnete Betrag wird durch die Anzahl der Versicherten in der Risikogruppe geteilt und von dem nach Artikel 13 ermittelten Gruppendurchschnitt abgezogen (modifizierter Gruppendurchschnitt).

2 Die Versicherer bezahlen für ihre Versicherten einer Risikogruppe, bei welcher der modifizierte Gruppendurchschnitt unter dem Gesamtdurchschnitt nach Artikel 14 liegt, einen Abgabesatz, welcher der Differenz zwischen dem modifizierten Gruppendurchschnitt und dem Gesamtdurchschnitt entspricht.

3 Sie erhalten für ihre Versicherten einer Risikogruppe, bei welcher der modifizierte Gruppendurchschnitt über dem Gesamtdurchschnitt nach Artikel 14 liegt, einen Beitragssatz, welcher der Differenz zwischen dem modifizierten Gruppendurchschnitt und dem Gesamtdurchschnitt entspricht.

Art. 18 Importi delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per i gruppi di rischio

1 L’importo calcolato secondo l’articolo 17 per un gruppo di rischio è diviso per il numero di assicurati di tale gruppo e il risultato ottenuto è detratto dalla media di gruppo calcolata secondo l’articolo 13 (media di gruppo modificata).

2 Gli assicuratori pagano, per tutti gli assicurati di un gruppo di rischio la cui media di gruppo modificata è inferiore alla media generale di cui all’articolo 14, una tassa di rischio corrispondente alla differenza tra la media di gruppo modificata e la media generale.

3 Gli assicuratori ricevono, per tutti gli assicurati di un gruppo di rischio la cui media di gruppo modificata è superiore alla media generale di cui all’articolo 14, un contributo compensativo corrispondente alla differenza tra la media di gruppo modificata e la media generale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.