Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.105 Verordnung vom 14. Februar 2007 über die Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflegeversicherung (VVK)

832.105 Ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA)

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Art. 7 Zugriff auf die Daten nach Artikel 6

1 Die Personen nach dem Anhang haben Zugriff auf die Daten nach Artikel 6. Der Umfang der Bearbeitung richtet sich nach dem Anhang.

2 Der Zugriff erfolgt mit einem elektronischen Leistungserbringernachweis.

3 Die Personen nach dem Anhang dürfen die Daten nach Artikel 6 nur mit Einwilligung der versicherten Person bearbeiten.

4 Die versicherte Person kann die Daten nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a–g mit einem PIN-Code sperren.

5 Ist es für die Versorgung im Notfall erforderlich und kann die versicherte Person ihre Einwilligung nicht erteilen, so dürfen die Personen nach dem Anhang ohne Einwilligung der versicherten Person auf die Daten nach Artikel 6 zugreifen.

Art. 7 Accesso ai dati di cui all’articolo 6

1 Le persone indicate nell’allegato possono accedere ai dati di cui all’articolo 6. La portata del trattamento dei dati è disciplinata nell’allegato.

2 Per l’accesso è necessario il certificato elettronico di fornitore di prestazioni.

3 Le persone indicate nell’allegato sono autorizzate a trattare i dati di cui all’articolo 6 unicamente con il consenso dell’assicurato.

4 L’assicurato può proteggere i dati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettere a–g per mezzo di un codice PIN.

5 Nel caso in cui sia necessario per una cura d’emergenza e se l’assicurato non può dare il suo consenso, le persone indicate nell’allegato possono accedere ai dati di cui all’articolo 6 senza tale consenso.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.