Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

832.102.4 Verordnung vom 23. Juni 1999 über die Qualitätssicherung bei Programmen zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie

832.102.4 Ordinanza del 23 giugno 1999 sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia

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Art. 5 Einladung

1 Die Organisation richtet eine schriftliche Einladung für eine Screening-Mammographie an Frauen ab dem 50. Altersjahr. Die Einladung enthält eine Information und Erklärungen über das Brustkrebsrisiko und die genaue Bedeutung des Resultates der Mammographie.

2 Die Einladung weist zudem auf das Recht auf das nach Artikel 6 vorgesehene Beratungs- und Aufklärungsgespräch hin.

Art. 5 Invito

1 L’organizzazione indirizza alle donne che hanno compiuto 50 anni e oltre l’invito scritto ad effettuare una mammografia di diagnosi precoce. Questo invito contiene un’informazione e spiegazioni sui rischi del cancro del seno e sul preciso significato del risultato della mammografia.

2 L’invito deve inoltre indicare il diritto di partecipare a un colloquio esplicativo e di consulenza di cui all’articolo 6.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.