(Art. 4, 44 und 46 BVG)
Wer sich nach dem BVG freiwillig versichern lassen will, muss dies der Auffangeinrichtung oder einer anderen zuständigen Vorsorgeeinrichtung beantragen.
(art. 4, 44 e 46 LPP)
Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all’istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.