Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 90bis Reisekosten im Ausland

Die Beiträge an die Aufwendungen für Fahrten vom Inland nach dem Ausland, vom Ausland nach dem Inland und im Ausland setzt das BSV im Einzelfall fest.

416 Eingefügt durch Ziff. I des BRB vom 15. Jan. 1968, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 43).

Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento

1 Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell’obbligo da parte dell’assicurazione per l’invalidità di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l’assicurazione per l’invalidità versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un’indennità giornaliera pari al 30 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF417.418

2 Se persone chiamate a dare informazioni nel contesto di un accertamento dell’obbligo da parte dell’assicurazione di versare prestazioni subiscono una perdita di guadagno che sono in grado di comprovare, l’assicurazione rimborsa la perdita di guadagno ai sensi del capoverso 1. Per il rimborso di spese di viaggio in Svizzera sono applicabili gli importi di cui all’articolo 90. I sussidi per le spese di viaggio all’estero sono fissati dall’UFAS in ogni singolo caso.

3 Sulle indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 non devono essere versati contributi:

a.
all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
b.
all’assicurazione contro l’invalidità;
c.
alle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile;
d.
all’assicurazione contro la disoccupazione.

416 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

417 RS 832.20

418 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.