Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 79bis Besondere Zuständigkeitsregelung

Das BSV kann die Kontrolle der Übereinstimmung mit allfälligen Verträgen und die Kostenvergütung für bestimmte Leistungen den IV-Stellen übertragen.

345 Eingefügt durch Ziff. 2 der V vom 18. Okt. 1974 (AS 1974 1594). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, in Kraft seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251).

Art. 79ter Disposizioni generali per la fatturazione dei provvedimenti sanitari

1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27ter capoverso 1 LAI. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:

a.
le date delle cure o delle prestazioni fornite;
b.
le prestazioni fornite, dettagliate secondo la tariffa determinante e le relative posizioni tariffali;
c.
le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
d.
il numero e la data della decisione o della comunicazione;
e.347
il numero AVS dell’assicurato;
f.
in caso di cure ospedaliere, le quote a carico del Cantone e dell’assicurazione per l’invalidità.

2 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione per l’invalidità e per le altre prestazioni.

3 Per le analisi, la fatturazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Sono fatte salve le tariffe forfettarie.

4 Il fornitore di prestazioni fa pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.

346 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

347 Correzione del 7 feb. 2023 (RU 2023 53).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.