Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 75

322 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, mit Wirkung seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3721).

Art. 76 Notificazione della decisione

1 La decisione è notificata segnatamente:324

a.325
alle persone, agli istituti e agli assicuratori ai quali è stato notificato il preavviso;
b. e c.
...326
d.327
all’Ufficio centrale di compensazione, se non si tratta di decisioni riguardanti rendite o assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;
e.328
...
f.
agli agenti esecutori;
g.329
ai medici o ai centri medici d’accertamento che, senza essere agenti esecutori, hanno steso una perizia per incarico dell’assicurazione;
h.330
...
i.331
...

2 Se si tratta di una decisione di rendita o di assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni, l’articolo 70 OAVS332 si applica per analogia.333

323 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

324 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).

325 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

326 Abrogate dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

327 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

328 Abrogata dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

329 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

330 Abrogata dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

331 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3721). Abrogata dal n. I dell’O del 26 apr. 2006, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

332 RS 831.101

333 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.