Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 74bis

314 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 15. Juni 1992, mit Wirkung seit 1. Juli 1992 (AS 1992 1251).

Art. 74ter Assegnazione delle prestazioni senza decisione

Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e tutte le richieste dell’assicurato sono accolte, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di un preavviso o di una decisione (art. 58 LAI):316

a.
provvedimenti sanitari;
abis.317
i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b.
provvedimenti d’ordine professionale;
c.318
...
d.
mezzi ausiliari;
e.
rimborso delle spese di viaggio;
f.
rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni;
g.319
prestazione transitoria.

315 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

316 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

317 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).

318 Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

319 Introdotta dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.