Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 65 Anmeldeformular und Beilagen

1 Wer auf Leistungen der Versicherung Anspruch erhebt, hat sich mit einem amtlichen Formular anzumelden.286

2 Das Anmeldeformular kann bei den vom BSV bezeichneten Stellen unentgeltlich bezogen werden.

3 Der Anmeldung sind der Versicherungsausweis des Versicherten und gegebenenfalls seiner Ehefrau, allfällige Markenbücher und ein Personalausweis beizulegen.287

286 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 28. Sept. 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5155).

287 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1977 (AS 1976 2650).

Art. 66 Legittimazione

1 Sono legittimati a far valere il diritto alle prestazioni l’assicurato, il suo rappresentante legale e le autorità o i terzi che lo assistono regolarmente o ne hanno durevole cura.

1bis Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l’assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati all’articolo 6a LAI a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.289

2 Se l’assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l’autorizzazione di cui all’articolo 6a LAI firmando la comunicazione.290

288 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 912). Questa mod. sostituisce quella risultante dall’art. 144 dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (RU 1983 38).

289 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007 (RU 2007 5155). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

290 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.