Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung
Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale

831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

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Art. 108ter Voraussetzungen

1 Beiträge werden nur ausgerichtet, sofern der Bedarf für die Leistungen nach Artikel 108bis nachgewiesen ist. Das BSV erlässt hiezu Richtlinien.

2 Die Organisationen sorgen für die statistische Erfassung der Leistungen und deren Empfängerinnen und Empfänger. Sie erfüllen die Anforderungen des Rechnungswesens und stellen die Qualität der Leistungserbringung sicher. Das BSV erlässt hiezu Richtlinien.

453 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Febr. 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 1199). Siehe auch die SchlB dieser Änd. am Ende dieses Textes.

Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi

1 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per il periodo contrattuale precedente; l’UFAS può adeguarlo al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter.454

2 Per ogni nuovo periodo contrattuale l’UFAS può concedere un supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il calcolo del supplemento l’importo totale dei sussidi versati nell’ultimo anno del periodo contrattuale precedente è moltiplicato per un tasso di supplemento. Tale tasso corrisponde al tasso medio di crescita del numero di beneficiari di prestazioni individuali dell’assicurazione per l’invalidità nei tre anni precedenti l’anno di negoziazione. L’anno di negoziazione è quello che precede un periodo contrattuale.

3 Il tasso di supplemento si applica a tutti gli anni del periodo contrattuale e non deve superare la crescita potenziale del prodotto interno lordo reale.

4 ...455

453 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000 (RU 2000 1199). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 383). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

454 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

455 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5635). Abrogato dal n. I dell’O del 19 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.