(Art. 36 AVG)
1 Die zuständigen kantonalen Behörden erheben die Angaben nach den Artikeln 18 und 46 und erfassen die Angaben nach Artikel 53.
2 Die kantonalen Arbeitsämter leiten die Resultate an das SECO weiter. Dieses stellt ein einheitliches Vorgehen sicher und publiziert die Resultate.
(art. 36 LC)
1 Le competenti autorità cantonali rilevano i dati menzionati negli articoli 18 e 46 e allestiscono la statistica prevista nell’articolo 53.
2 Gli uffici del lavoro trasmettono i risultati delle loro rilevazioni alla SECO, il quale si assicura che tale operazione avvenga in modo uniforme e pubblica i risultati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.