(Art. 16 Abs. 2 und 3 BGSA)
1 Die Kantone legen dem SECO jährlich eine Abrechnung vor mit dem Nachweis über:
2 Die von den Kantonen getragenen und nicht durch Gebühren oder Bussen gedeckten Kontrollkosten werden zur Hälfte vom Bund übernommen.
3 Der Bund belastet seinen Kostenanteil den nachstehenden Institutionen wie folgt:
(art. 16 cpv. 2 e 3 LLN)
1 I Cantoni presentano ogni anno alla SECO un conteggio in cui si attestano:
2 Le spese dei controlli sostenute dai Cantoni che non sono coperte con gli emolumenti né compensate dalle multe sono assunte per metà dalla Confederazione.
3 La Confederazione addebita alle istituzioni enumerate qui di seguito la parte delle spese a suo carico nel seguente modo:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.