Arbeitgeber und Heimarbeitnehmer sind verpflichtet, den Vollzugs- und Aufsichtsbehörden die für den Vollzug des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ihnen Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu gewähren. Die Vollzugs- und Aufsichtsbehörden können Kontrollen vornehmen und Proben entnehmen sowie Verzeichnisse und andere Unterlagen einsehen, namentlich die Arbeitsbedingungen, Begleitzettel, Lieferungsbücher und Abrechnungen.
I datori di lavoro e i lavoratori a domicilio sono tenuti a fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza le informazioni necessarie all’esecuzione della legge e a permettere loro l’accesso ai locali. Le autorità d’esecuzione e di vigilanza possono procedere a controlli, prelevare campioni, come pure consultare gli elenchi ed altri documenti, in particolare le condizioni di lavoro, le bollette di accompagnamento, i registri delle forniture e i conteggi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.