1 Lernende in den folgenden beruflichen Grundbildungen dürfen ab dem vollendeten 16. Altersjahr höchstens 2 Nächte pro Woche und höchstens 10 Nächte pro Jahr arbeiten:
2 Lernende in der beruflichen Grundbildung Logistikerin EFZ/Logistiker EFZ mit der Fachrichtung Verkehr dürfen ab dem vollendeten 17. Altersjahr höchstens 2 Nächte pro Woche und höchstens 10 Nächte pro Jahr arbeiten.
16 Eingefügt durch Ziff. I der V des WBF vom 2. Mai 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1411).
1 Nelle seguenti formazioni professionali di base le persone in formazione sono autorizzate, a partire dai 16 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno:
2 Le persone che svolgono la formazione professionale di base quale impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con indirizzo professionale «Trasporto» sono autorizzate, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno.
17 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1411).
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