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784.401 Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV)

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

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Art. 67c Unternehmensabgabegruppen

(Art. 70 RTVG)

1 Als Unternehmen im Sinne von Artikel 70 Absatz 2 RTVG gelten auch Unternehmen, die sich ausschliesslich für die Entrichtung der Unternehmensabgabe zusammenschliessen (Unternehmensabgabegruppen). Die Unternehmensabgabegruppe muss aus mindestens 30 Unternehmen bestehen.

2 Für die Ermittlung des Gesamtumsatzes einer Unternehmensabgabegruppe werden sämtliche Umsätze der Gruppenmitglieder zusammengerechnet.

3 Die Unternehmensabgabegruppe ist an Stelle ihrer Mitglieder abgabepflichtig. Für die Mithaftung der Gruppenmitglieder gelten die Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c des Mehrwertsteuergesetzes vom 12. Juni 200984 (MWSTG) und 22 der Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 200985 (MWSTV).

4 Die Bildung, Veränderungen im Bestand, die Auflösung und die Vertretung von Unternehmensabgabegruppen richten sich sinngemäss nach dem Artikel 13 MWSTG sowie nach den Artikeln 15–17, 18 Absätze 1, 2 und 3 Buchstabe a, 19 und 20 Absätze 1 und 2 MWSTV. Gesuche um die Bildung einer Gruppe und um den Eintritt in eine Gruppe sowie Meldungen über den Austritt aus einer Gruppe und die Auflösung einer Gruppe sind der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) spätestens 15 Tage nach Beginn eines Kalenderjahres schriftlich mitzuteilen. Verspätete Mitteilungen werden erst im Folgejahr wirksam.86

5 Die Aufnahme in eine Unternehmensabgabegruppe setzt voraus, dass das Unternehmen die ESTV schriftlich vom Steuergeheimnis gegenüber der Vertretung der Gruppe entbindet, soweit dies für die Erhebung und den Bezug der Abgabe dienlich ist.

84 SR 641.20

85 SR 641.201

86 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Aug. 2018, in Kraft seit 1. Okt. 2018 (AS 2018 3209).

Art. 67c Gruppi di imprese assoggettati al canone

(art. 70 LRTV)

1 Sono considerate imprese ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 LRTV anche le imprese che si riuniscono esclusivamente per il versamento del canone per le imprese (gruppi di imprese assoggettati al canone). Il gruppo di imprese assoggettato al canone deve essere costituito da almeno 30 imprese.

2 Per determinare la cifra d’affari complessiva di un gruppo di imprese assoggettato al canone sono sommate tutte le cifre d’affari dei suoi membri.

3 Il gruppo di imprese assoggettato al canone sottostà all’obbligo di pagare il canone in vece dei suoi membri. La responsabilità solidale dei membri del gruppo è retta dall’articolo 15 capoverso 1 lettera c della legge del 12 giugno 200983 sull’IVA (LIVA) e dall’articolo 22 dell’ordinanza del 27 novembre 200984 sull’IVA (OIVA).

4 L’articolo 13 LIVA nonché gli articoli 15–17, 18 capoversi 1, 2 e 3 lettera a, 19 e 20 capoversi 1 e 2 OIVA si applicano per analogia alla costituzione, alla modifica nella composizione del gruppo, allo scioglimento e alla rappresentanza del gruppo assoggettato al canone. Le domande di costituzione di un gruppo e di ingresso in un gruppo nonché le notifiche di uscita da un gruppo e di scioglimento di un gruppo sono comunicate per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi 15 giorni dopo l’inizio di un anno civile. Le comunicazioni tardive hanno effetto solo l’anno successivo.85

5 La partecipazione a un gruppo di imprese assoggettato al canone presuppone che l’impresa esoneri per scritto l’AFC dal segreto fiscale nei confronti della rappresentanza del gruppo, se ciò è funzionale alla riscossione e all’incasso del canone.

83 RS 641.20

84 RS 641.201

85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.