1 Wer das Frequenzspektrum nach den Buchstaben a–f nutzen will, muss dies dem BAKOM vorgängig melden. Dies gilt für:
2 Die Meldung berechtigt dazu, diejenigen Bereiche zu nutzen, die in den technischen Nutzungsvorschriften des NaFZ festgelegt sind.
3 Das Frequenzspektrum in einem Bereich nach Absatz 1 Buchstaben a–d darf nur nutzen, wem ein Rufzeichen nach den Artikeln 47d–47f der Verordnung vom 6. Oktober 199710 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV) zugeteilt worden ist.
1 Chi intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze di cui alle lettere a–f, deve notificarlo previamente all’UFCOM. Questa disposizione si applica a:
2 La notifica autorizza a utilizzare le gamme di frequenze che sono definite nelle prescrizioni tecniche di utilizzo del PNAF.
3 Lo spettro delle radiofrequenze in una gamma di cui al capoverso 1 lettere a–d può essere utilizzato soltanto da chi ha ottenuto un indicativo di chiamata secondo gli articoli 47d–47f dell’ordinanza del 6 ottobre 199710 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.