Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 78 Post- und Fernmeldeverkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 30 Besondere Bestimmungen über Notrufe

1 Solange bei der Sprachübermittlung über Internet-Protokoll die korrekte Leitweglenkung und Standortidentifikation der Notrufe technisch nicht für jeden Standort möglich ist, müssen diese nur bei Anrufen von dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort aus gewährleistet sein.

2 Die Anbieterinnen des öffentlichen Telefondienstes stellen sicher, dass die Kundinnen und Kunden über diese Einschränkungen informiert werden und deren Kenntnisnahme ausdrücklich bestätigen. Sie machen diese darauf aufmerksam, dass für Notrufe, wenn immer möglich, ein Kommunikationsmittel verwendet werden soll, mit dem die korrekte Leitweglenkung und Standortidentifikation der Notrufe technisch möglich ist.

3 Notrufe dürfen durch priorisierte Fernmeldedienste der Sicherheitskommunikation (Art. 90 Abs. 2) nicht unterbrochen werden.

56 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

Art. 29b Localizzazione delle chiamate d’emergenza: esercizio di un servizio di localizzazione


1 Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e a favore delle centrali d’allarme. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d’allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale.

2 La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l’utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d’allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui all’articolo 54.

3 I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d’esercizio del servizio di localizzazione.

4 I costi ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati tra i fornitori del servizio telefonico pubblico a livello di mercato all’ingrosso in funzione del numero di chiamate d’emergenza previste annualmente.

5 Le centrali d’allarme assumono unicamente i costi per l’utilizzazione del servizio di localizzazione.

55 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, il cpv. 4 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 6183; 2021 724).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.