1 Der Ausschuss besteht aus den folgenden Mitgliedern:
2 Den Vorsitz hat die Bundesanwältin oder der Bundesanwalt.
3 Die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstaben b, c, e und f sowie i und j sind von ihrer Organisation schriftlich zu delegieren. Die Mitteilung ist an die Bundesanwältin oder den Bundesanwalt zu richten.
2 BBl 2014 6711 und 2015 3033
1 Sono membri del comitato:
2 Il comitato è presieduto dal procuratore generale della Confederazione.
3 Per i membri di cui al capoverso 1 lettere b, c, e, f, i e j è necessaria la delega scritta della rispettiva organizzazione. La comunicazione deve essere indirizzata al procuratore generale della Confederazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.