Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

748.217.1 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1959 über das Luftfahrzeugbuch

748.217.1 Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico

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Art. 49

1 Die gesetzlichen Pfandrechte gehen allen andern bis zum Zeitpunkt der Anmeldung begründeten dinglichen Rechten im Range vor.

2 Im Verhältnis der gesetzlichen Pfandrechte unter sich haben jene für Forderungen aus späteren Ereignissen den Vorrang; gesetzliche Pfandrechte für Forderungen, die auf das gleiche Ereignis zurückzuführen sind, stehen im gleichen Rang.

Art. 49

1 I diritti di pegno legali sono privilegiati nei confronti di tutti gli altri diritti reali costituiti prima che essi siano stati notificati.

2 I diritti di pegno legali prendono grado tra loro inversamente all’ordine cronologico degli avvenimenti che li hanno fatti nascere; ricevono lo stesso grado se i crediti che li hanno fondati derivano dallo stesso avvenimento.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.