Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.30 Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (Seeschifffahrtsgesetz)

747.30 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

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Art. 108

1 Der Seefrachtführer hat die Güter im Ladehafen unter den Hebewerkzeugen des Seeschiffes in Empfang zu nehmen und daselbst im Löschhafen dem Empfänger auszuliefern, sofern nicht eine andere Art der An- und Ablieferung vereinbart oder ortsüblich ist.

2 Ist der Lade- und Löschplatz nicht vertraglich festgelegt, so bestimmt der Seefrachtführer den üblichen Platz.

3 Sind die Lade- und Löschzeiten des Seeschiffes und die Liegegelder nicht vertraglich festgelegt, so gilt der Ortsgebrauch im Lade- und Löschhafen.

Art. 108

1 Il vettore deve, nel porto di caricazione, prendere le merci sotto paranco e, nel porto di scaricazione, consegnarle sotto paranco, a meno che il contratto o l’uso locale non preveda un altro modo di consegna.

2 Se il luogo della caricazione o della scaricazione non è specificato nel contratto, queste operazioni sono eseguite nel luogo usuale determinato dal vettore.

3 Se i termini di stallìa per la caricazione e la scaricazione della nave e il compenso di controstallìa non sono fissati nel contratto, essi sono stabiliti secondo l’uso locale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.