1 Der Verlust des Eichscheins ist dem Schiffseichamt unverzüglich mitzuteilen und glaubhaft zu machen.
2 Erachtet das Schiffseichamt den Verlust als glaubhaft, so stellt es dem Eigner einen Ersatzeichschein aus.
1 Lo smarrimento di un certificato di stazza dev’essere immediatamente comunicato all’ufficio di stazzatura e reso verosimile.
2 L’ufficio di stazzatura, se giudica verosimile lo smarrimento, rilascia al proprietario un certificato di stazza sostitutivo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.