Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

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Art. 28 Steuerstand

1 Steuerstände müssen so angeordnet und eingerichtet sein, dass sie ein sicheres Führen des Schiffes gewährleisten. Das Fahrwasser und die zum An- und Ablegen nötigen Einrichtungen müssen vom Steuerstand ausreichend überblickt werden können.

2 ...37

3 Die Beleuchtung des Schiffes darf den Schiffsführer oder die Schiffsführerin nicht behindern.

37 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 11. Dez. 2015, mit Wirkung seit 1. Febr. 2021 (AS 2016 159).

Art. 28

1 Il posto di governo dev’essere installato e costruito in modo da garantire una conduzione40 sicura del battello e una sufficiente visibilità sul percorso da seguire e sugli impianti41 necessari per approdare e per salpare.

2 ... 42

3 L’illuminazione del battello non deve disturbare il conduttore43.

39 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

40 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

41 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159).

42 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 dic. 2015, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2016 159).

43 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.