Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.201.7 Verordnung vom 14. März 1994 über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher Schifffahrtsunternehmen (Schiffbauverordnung, SBV)

747.201.7 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

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Art. 23 Ladung

1 Die zuständige Behörde bestimmt die höchstzulässige Zahl der Fahrgäste und die höchstzulässige Ladung in Tonnen unter Berücksichtigung der Schiffsart, der Stabilität, des Freibords, des Sicherheitsabstandes und der Schwimmfähigkeit im Leckfall.

2 Auf einzelnen Schiffen können mit Bewilligung der zuständigen Behörde für zwei Erwachsene drei Kinder unter zwölf Jahren gerechnet werden. Die zuständige Behörde legt die Überschreitung der höchstzulässigen Zahl der Fahrgäste fest und berücksichtigt dabei die Schwimmfähigkeit im Leckfall, die Stabilität, den Freibord und den Sicherheitsabstand sowie den Allgemeinzustand des Schiffes. Die Überschreitung darf in keinem Fall mehr als 20 Prozent betragen.

Art. 23 Carico

1 L’autorità competente stabilisce il numero massimo di passeggeri e il carico massimo in tonnellate, tenendo conto del genere del battello, della stabilità, del bordo libero38, della distanza di sicurezza e della galleggiabilità in caso di falla.

2 Su singoli battelli si può, con l’autorizzazione dell’autorità competente, contare tre bambini di età inferiore a dodici anni come due adulti. L’autorità competente stabilisce di quanto può essere superato il numero massimo di passeggeri, considerando la galleggiabilità in caso di falla, la stabilità, il bordo libero e la distanza di sicurezza, nonché lo stato generale del battello. Il numero massimo di passeggeri non deve in nessun caso essere superato di più del 20 per cento.

38 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’11 dic. 2015, in vigore dal 1° feb. 2016 (RU 2016 159). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.