Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

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Art. 51 Manövrierunfähige Schiffe

1 Manövrierunfähige Schiffe schwenken ein Licht oder eine rote Flagge, wenn andere Schiffe sich nähern. Sie dürfen auch das Schallzeichen «vier kurze Töne» geben.

2 Manövrierunfähigen Schiffen haben alle anderen Schiffe auszuweichen.

Art. 51 Natanti impossibilitati a manovrare

1 I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera o un fanale a luce rossa all’approssimarsi di altri natanti. Essi devono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2 Tutti i natanti devono allontanarsi da quelli impossibilitati a manovrare.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.