1 Die Atemalkoholprobe mit einem Testgerät darf durchgeführt werden:
2 Die Testgeräte müssen die Anforderungen der Messmittelverordnung vom 15. Februar 200681 und die entsprechenden Ausführungsvorschriften des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements erfüllen.
3 Die Handhabung der Testgeräte zur Durchführung von Atemalkoholproben richtet sich nach den Vorschriften, die das Bundesamt für Strassen gestützt auf Artikel 11 Absatz 5 der Strassenverkehrskontrollverordnung vom 28. März 200782 (SKV) erlassen hat.
4 Für die Probe sind zwei Messungen erforderlich. Weichen diese um mehr als 0,05 mg/l voneinander ab, so sind zwei neue Messungen vorzunehmen. Ergeben auch diese Messungen eine Differenz von mehr als 0,05 mg/l und bestehen Hinweise auf eine Alkoholisierung, so ist eine Atemalkoholprobe mit einem Messgerät durchzuführen oder eine Blutuntersuchung anzuordnen.
5 Ist die Differenz der Messungen nach Absatz 4 nicht grösser als 0,05 mg/l, so ist der tiefere Wert der beiden Messungen massgebend. Die Fahrunfähigkeit wegen Alkoholeinwirkung (Angetrunkenheit) gilt als erwiesen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
6 Für eine Person, die an der Führung eines für den gewerbsmässigen Einsatz bestimmten Schiffs beteiligt war, gilt eine Fahrunfähigkeit nach Artikel 40abis Absatz 1 als erwiesen, wenn der tiefere Wert der beiden Messungen einer Atemalkoholkonzentration von 0,05 mg/l und mehr, aber weniger als 0,40 mg/l entspricht und die betroffene Person diesen Wert unterschriftlich anerkennt.
80 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1. Mai 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 1759).
1 L’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro precursore può essere effettuata:
2 Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200692 sugli strumenti di misurazione e le pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
3 L’impiego degli etilometri precursori per l’esecuzione di analisi della concentrazione di alcol nell’alito è disciplinato dalle prescrizioni emanate dall’Ufficio federale delle strade in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 28 marzo 200793 sul controllo della circolazione stradale (OCCS).
4 Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere condotta un’analisi della concentrazione di alcol nell’alito con un etilometro probatorio oppure ordinata una prova del sangue.
5 Se le misurazioni di cui al capoverso 4 non differiscono di oltre 0,05 mg/l, il valore determinante delle misurazioni è quello più basso. L’incapacità di condurre per effetto dell’alcol (ebrietà) è considerata accertata se sono adempiute le seguenti condizioni:
6 Una persona che ha partecipato alla conduzione di un natante destinato all’impiego professionale è considerata incapace di condurre secondo l’articolo 40abis capoverso 1 se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,05 mg/l, ma inferiore a 0,40 mg/l, e se riconosce questo valore apponendo la propria firma.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.