Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 27 Vorrangschiffe

1 Vorrangschiffe führen:

a.
bei Nacht und bei unsichtigem Wetter zusätzlich zu den Lichtern nach Artikel 24 Absatz 1 ein grünes helles Rundumlicht, möglichst 1 m höher als das Topplicht;
b.
bei Tag einen von allen Seiten sichtbaren grünen Ball.

2 Vorrangschiffe, die aufgrund von Brückendurchfahrten in ihrem Fahrgebiet die in Absatz 1 vorgeschriebenen Sichtzeichen nicht so anbringen können, dass sie von allen Seiten sichtbar sind, müssen diese so führen, dass sie über einen möglichst grossen Horizontbogen nach vorne sichtbar sind.

56 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Okt. 2015, in Kraft seit 15. Febr. 2016 (AS 2015 4351).

Art. 27 Battelli con precedenza

1 I battelli con precedenza portano:

a.
di notte e in caso di scarsa visibilità, oltre ai fanali prescritti nell’articolo 24 capoverso 1, un fanale chiaro a luce verde visibile per tutto l’orizzonte, collocato per quanto possibile un metro più in alto del fanale d’albero;
b.
di giorno, un pallone verde visibile da tutti i lati.

2 I battelli con precedenza sui quali, a causa dei passaggi sotto i ponti previsti nella loro zona di navigazione, non è possibile collocare i segnali a vista prescritti al capoverso 1 in modo che siano visibili da tutti i lati, devono portare tali segnali in modo che siano visibili dal davanti su un arco d’orizzonte il più ampio possibile.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.