Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.201.1 Verordnung vom 8. November 1978 über die Schifffahrt auf schweizerischen Gewässern (Binnenschifffahrtsverordnung, BSV)

747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

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Art. 137 Stabilität

1 Bei einseitiger Belastung darf bei:

a.
Vergnügungsschiffen, ausgenommen Segelschiffen, die Krängung 30° nicht überschreiten;
b.
offenen Ruderbooten und Schiffen mit Maschinenantrieb kein Wasser ins Schiffsinnere gelangen;
c.
Schiffen nach Buchstabe b, die teilweise ein festes Deck haben, dieses höchstens über eine Breite von 20 cm eintauchen;
d.
Schiffen nach Buchstabe b mit mehreren dichten Schwimmkörpern die Oberkante des oder der Schwimmkörper an deren tiefstem Punkt nicht eintauchen;
e.
Ruderbooten mit festem, durchgehendem Deck die Deckkante am tiefsten Punkt nicht eintauchen.

2 Bei der Prüfung ist an Deck oder auf dem Dollbord eine Last (P) so angebracht, dass ihr Abstand von der Mittellängsebene vierzig Prozent der grössten Breite beträgt und sich das Schiff nicht vertrimmt. Die Last beträgt:

a.
18 kg je zulässige Person, höchstens aber 90 kg auf Schiffen nach Absatz 1 Buchstaben b und c, 90 kg auf solchen Schiffen mit Kabine und Zugang zum Vorschiff über das Dollbord;
b.
90 Prozent des Gesamtgewichtes der zulässigen Personenzahl auf Schiffen nach Absatz 1 Buchstaben d und e.

3 Schiffe nach Absatz 1 Buchstaben d und e müssen so gebaut sein, dass überkommendes Wasser frei abfliessen kann.

317 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1992 (AS 1992 219).

Art. 137 Stabilità

1 In caso di carico asimmetrico, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

a.
lo sbandamento delle imbarcazioni da diporto, ad eccezione dei natanti a vela, non deve superare 30°;
b.
l’acqua non deve penetrare all’interno dei natanti a remi e di quelli motorizzati aperti;
c.
nel caso di natanti giusta la lettera b con ponte parzialmente coperto, il ponte può essere immerso su una larghezza di 20 cm al massimo;
d.
sui natanti di cui alla lettera b, dotati di due o più galleggianti stagni, il profilo superiore del o dei galleggianti non deve essere immerso oltre il punto più basso del ponte;
e.
sui natanti a remi con ponte coperto continuo, il punto più basso del ponte non deve essere immerso.

2 All’atto dell’ispezione, un carico (P) è posato sul ponte o sul capodibanda, in modo che la distanza dall’asse longitudinale corrisponda al 40 per cento della larghezza massima e che il natante non risulti fuori assetto. Il carico è di:

a.
18 kg per persona ammessa, ma al massimo 90 kg per i natanti giusta il capoverso 1 lettere b e c; se questi natanti sono dotati di una cabina e se le loro parti anteriori sono accessibili transitando sul bordo, il carico è pure di 90 kg;
b.
90 per cento del peso totale delle persone ammesse, per i natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e.

3 I natanti giusta il capoverso 1 lettere d ed e devono essere costruiti in modo da permettere agli spruzzi di defluire liberamente.

347 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.