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747.11 Bundesgesetz vom 28. September 1923 über das Schiffsregister

747.11 Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio

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Art. 16

1 Die Aufnahme oder Streichung eines Schiffes im Schiffsregister ist vom Schiffsregisteramt im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen. Die Kantone können zusätzlich die Veröffentlichung im kantonalen Amtsblatt vorsehen.

2 Im Falle rechtsgeschäftlicher Veräusserung des Schiffes fordert das Schiffsregisteramt auf Begehren des Erwerbers durch zweimalige Bekanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt die Gläubiger der durch gesetzliche Pfandrechte ohne Eintragung gesicherten Forderungen (Art. 53bis) auf, binnen einer mindestens auf einen Monat bemessenen Frist seit der zweiten Bekanntmachung dem Schiffsregisteramt zuhanden des Erwerbers die Erklärung abzugeben, ob sie das Pfandrecht auch ihm gegenüber beanspruchen.

3 Der Pfandgläubiger, der diese Frist unbenutzt verstreichen lässt, verliert sein Pfandrecht am Schiff; an dessen Stelle tritt ein gesetzliches Pfandrecht ohne Eintragung an der Kaufpreisforderung des Veräusserers, soweit diese noch geschuldet ist.

23 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 8. Okt. 1971, in Kraft seit 1. Febr. 1972 (AS 1972 345; BBl 1970 II 1236).

Art. 16

1 L’intavolazione e la radiazione di una nave sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dall’ufficio del registro. I Cantoni possono inoltre prescrivere la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

2 In caso di alienazione contrattuale della nave, l’ufficio del registro, a richiesta dell’acquirente e per informazione di questo, invita, mediante avviso pubblicato due volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, i titolari di crediti garantiti da diritti di pegno legali dispensati da iscrizione (art. 53bis) a comunicargli, entro il termine di almeno un mese dalla seconda pubblicazione, se essi intendono mantenere il diritto di pegno anche nei confronti dell’acquirente.

3 Il creditore che lascia trascorrere infruttuosamente questo termine perde il proprio diritto di pegno sulla nave; a questo diritto è in tal caso sostituito un diritto di pegno legale dispensato da iscrizione sul credito spettante all’alienante per il pagamento del prezzo di vendita, in quanto ancora scoperto.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1971, in vigore dal 1° feb. 1972 (RU 1972 349; FF 1970 II 989).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.