Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

745.11 Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (VPB)

745.11 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV)

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Art. 6 Personenbeförderungen mit Konzessionspflicht

(Art. 6 PBG)

Eine Konzession ist erforderlich für:

a.
die fahrplanmässigen Verkehrsverbindungen zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten, wobei die Fahrgäste an im Fahrplan festgelegten Haltestellen aufgenommen und abgesetzt werden (Linienverkehr), mit Erschliessungsfunktion;
b.
den Linienverkehr ohne Erschliessungsfunktion:
1.4
für spurgeführte Fahrzeuge ausser Kleinseilbahnen, Skiliften und Flussfähren,
2.
für nicht spurgeführte Fahrzeuge, wenn die Zielorte mit mehr als zehn Kurspaaren pro Tag bedient werden;
c.
Fahrten, die nur bei genügender Nachfrage durchgeführt werden (Bedarfsverkehr), mit Erschliessungsfunktion;
d.
Fahrten, bei denen Reisende gesammelt oder bestimmte Reiseziele angekündigt werden (linienverkehrsähnliche Fahrten), insbesondere Fahrten auf Verlangen und Sammelfahrten, mit Erschliessungsfunktion;
e.5
Transfers von Fluggästen zwischen einem Flughafen und einem touristischen Ort oder Gebiet (Flughafentransfers).

4 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Mai 2013, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1695).

5 Die Berichtigung vom 5. April 2016 betrifft nur den französischen Text (AS 2016 1077).

Art. 6 Trasporto di viaggiatori soggetto a concessione

(art. 6 LTV)

Una concessione è necessaria per:

a.
i collegamenti conformi all’orario fra determinati punti di partenza e di arrivo, nell’ambito dei quali i viaggiatori salgono o scendono dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall’orario (servizio di linea), con funzione di collegamento;
b.
il servizio di linea senza funzione di collegamento:
1.4
per i veicoli a guida vincolata, ad eccezione dei piccoli impianti di trasporto a fune, delle sciovie e dei traghetti fluviali,
2.
per i veicoli a guida non vincolata, quando i luoghi di destinazione sono serviti da più di dieci coppie di corse al giorno;
c.
le corse effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente (corse in base alla domanda), con funzione di collegamento;
d.
le corse nell’ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni di viaggio (corse analoghe al servizio di linea), in particolare i trasporti su richiesta e le corse collettive, con funzione di collegamento;
e.5
il trasferimento di passeggeri aerei tra un aeroporto e una località o una regione turistica (trasferimento dagli aeroporti).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

5 La correzione del 5 apr. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1077).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.