Das weitere Verfahren innerhalb der Bundesverwaltung richtet sich nach dem konzentrierten Entscheidverfahren gemäss den Artikeln 62a ff. des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 199713.
Il seguito della procedura in seno all’Amministrazione federale si svolge conformemente all’accentramento delle procedure decisionali di cui agli articoli 62a segg. della legge federale del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.