Der Schweizerische Bundesrat,
in Vollziehung von Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 25. September 19172
über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen (im folgenden Gesetz genannt),
auf den Bericht und Antrag seines Post- und Eisenbahndepartements,
beschliesst:
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione dell’articolo 5 della legge federale del 25 settembre 19172
concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese (detta qui di seguito «legge»);
su rapporto e proposta del suo Dipartimento delle poste e delle ferrovie,
decreta:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.